Descrizione
ORDINANZA N. 8 DEL 30.07.2024
OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI DIFFUSIONE SONORA DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE
                                      IL SINDACO
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Dato atto che:
- l’Amministrazione Comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale, anche attraverso l’organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, dando alla cittadinanza la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
- tali attività di intrattenimento musicale possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
Premesso che l’inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali, reclamando il diritto alla salute, alla quiete ed al riposo notturno, chiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;
Valutato che la tutela dall’inquinamento acustico degli ambienti di vita, interni ed esterni, risulta indispensabile ai fini della salvaguardia della salute pubblica;
Ravvisato, che iniziative ed attività comportanti emissioni sonore significative, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone, come tale da tutelare, e costituire un fattore scatenante di possibili turbative in materia di quiete, ordine e sicurezza pubblica;
Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia della salute pubblica sotto il profilo della tutela all’inquinamento acustico negli ambienti di vita ed evitare interferenze negative sulla serena convivenza della cittadinanza, creando disagi psicofisici soprattutto fra le persone più deboli, anziani e bambini;
Atteso che è concessa ai Sindaci la facoltà -dovere di intervento in materia, adottando provvedimenti all’uopo, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, al fine di prevenire più gravi e concreti pericoli che possano minacciare la pubblica incolumità ;
Ritenuto doveroso intervenire con strumenti a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi, al fine di contemperare esigenze commerciali, il diritto di riunione, la tutela della salute e la sicurezza urbana, interessi tutti tutelati dalla serena ed ordinata convivenza tra i componenti della società ;
Ritenuto, altresì, di dover garantire il rispetto e la tutela preventiva della quiete pubblica e privata, nonché salvaguardare la popolazione residente da possibili fenomeni derivanti dall’inquinamento acustico prodotto da spettacoli, intrattenimenti musicali e attività similari;
Rilevato che per tutti gli esercizi commerciali è comunque consentito, nel rispetto delle linee di indirizzo per le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 26 ottobre 1995, n. 447:
- offrire intrattenimento musicale all’interno del locale non oltre la mezzanotte (ore 24:00)
- nel periodo estivo (dal 1 aprile 2024 al 31 ottobre 2024) l’amministrazione potrà autorizzare l’intrattenimento musicale fino e non oltre le ore 01:00 per un numero massimo di 6 serate (preventivamente comunicate dagli esercenti all’Amministrazione Comunale).
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 07/11/2008 con la quale è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del Comune di San Fiorano ai sensi della L.13/2001e considerato necessario stabilire gli orari di esercizio delle attività musicali nonché la cessazione delle emissioni sonore;
VISTI gli art.li 659 e 660 c.p.;
VISTO il T.U.L.P.S.;
VISTO la legge 25.08.1991 n. 287;
VISTO la legge 447/95 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
                                      ORDINA
Dalla data del presente documento e fino al 31.10.2024 per le finalità di prevenzione e tutela della quiete, della incolumità pubblica e della sicurezza urbana che le attività rumorose, in occasione di attività di intrattenimento e/o allietamento, esercitate in pubblici esercizi e attività similari, svolte con l’utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l’ausilio di cantanti, esercitate sia nei locali chiusi che all’aperto devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- è consentita l’attività di intrattenimento e/o allietamento, esercitate in pubblici esercizi e attività similari, svolte con l’utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l’ausilio di cantanti, esercitate sia nei locali chiusi che all’aperto dalle ore 16,00 alle ore 24,00;
- è consentito esercitare la medesima attività di intrattenimento sino alle ore 01,00 per un numero di 6 serate preventivamente comunicate al Comune di San Fiorano;
- la cessazione delle emissioni sonore dopo le ore 01,00.
Sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle disposizioni normative per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento, nonché i limiti di emissioni previsti dalla normativa vigente per la disciplina delle attività rumorose.
                                      SANZIONI
Nei confronti dei trasgressori di cui alla precedente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 500,00 a € 5.000,00 (art. 10 comma 2 della legge 447/95).
                                      DEMANDA
All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio online del Comune, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.
                                      DISPONE
L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.
La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Lodi, alla Questura di Lodi, alla Caserma dei Carabinieri di Codogno, all’ARPA (distretto di Lodi).
Avverso la presente ordinanza è ammesso:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della  Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.
Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.
                                      IL SINDACO
Mario Ghidelli